Informazioni etichetta del vino. Ecco quelle facoltative

Informazioni etichetta del vino facoltative.
Oltre alle indicazioni obbligatorie che abbiamo visto nello scorso articolo, possiamo riportare diverse informazioni su un’etichetta del vino.

Queste informazioni sono dette facoltative e, secondo il regolamento sull’etichettatura del vino (Reg. Ce 1234/07 Art. 118 quinvicies, sexvicies e septvicies, Reg. Ce 607/09, Dm 23/12/09), si classificano in:

Indicazioni facoltative regolamentate 
Indicazioni facoltative libere
Le indicazioni facoltative da inserire nella tua etichetta possono differire in base alla tipologia di vino, oltre che dividersi in regolamentate ed in libere. L’importante è che non traggano in confusione il consumatore e non siano riservate ad altre categorie di prodotti (Art. 49, Reg. Ce 607/09 e art. 2 D. Lgs. 109/92).

Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le Informazioni etichetta del vino facoltative da poter riportare in etichetta.

Informazioni etichetta del vino

Le 5 regole da rispettare per le indicazioni facoltative
Regola 1
Non devono indurre in confusione il consumatore con elementi distintivi che non appartengono a quel vino. 

Ad esempio, non puoi scrivere che il tuo vino rosso è “Amarone style” solo perché ne richiama le sue caratteristiche, potrai generare confusione con quella tipologia di vino, cioè l’Amarone della Valpolicella DOCG.

Regola 2
Non devono indurre a ritenere che quella bottiglia di vino abbia caratteristiche speciali rispetto alle altre se ciò non è dimostrabile o verificabile.

Ad esempio, se il tuo vino non è IG o DO, non puoi rivendicare il passaggio in barrique dato che tale modalità di affinamento non è prevista.

Regola 3
Non è possibile attribuire al proprio vino proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà.

Regola 4
Non bisogna dare un’informazione che è vietata dare.

Ad esempio, se i tuo vino non è un varietale oppure una IG/DO, non puoi riportare il vitigno sull’etichetta.

Regola 5
Non deve indurre a pensare che il proprio vino con questa etichetta abbia una caratteristica positiva rispetto agli altri vini. Deve essere attestato da una certificazione o da un pubblico riconoscimento.

Ad esempio, non puoi scrivere “vino biologico” se non hai la certificazione. Oppure non puoi riportare la dicitura “vino naturale” inducendo a pensare che il tuo vino sia diverso dagli altri, quando in realtà tutti i vini sono naturali.

Andiamo a vedere velocemente quali sono le Informazioni etichetta del vino facoltative. Prossimamente in altri articoli li affronteremo in dettaglio.

Informazioni facoltative “regolamentate”
Menzioni tradizionali e geografiche aggiuntive
Le menzioni tradizionali sono espressioni per indicare che il tuo vino è una DO/IG (caso a), oppure che qualsiasi caratteristica del tuo vino – metodo di produzione, invecchiamento, tipo di colore o qualità, ecc. – è legata alla storia del prodotto a DO/IG (caso b).
Mentre le menzioni geografiche aggiuntive sono utilizzate per indicare le “sottozone”, cioè aree di produzione più ristrette e definite. Sono una prerogativa dei vini DO e devono essere previste dal disciplinare.

Ad esempio, una menzione tradizionale è Langhe Denominazione di Origine Controllata (caso a) Rosso (caso b). Mentre, una menzione geografica aggiuntiva è Barolo Denominazione di Origine Controllata e Garantita (menzione tradizionale caso a) Riserva (menzione tradizionale caso b) Cannubi (menzione geografica).

Vigna
L’indicazione “vigna” può essere riportata solo nelle DOP, sempre se prevista dal disciplinare di produzione della DO. Va aggiunta nella DOP dopo la menzione tradizionale e geografica.

Torri, Castelli, Abbazie
Questi termini sono associabili ad un vino “di lusso”, come insegnano i vini francesi. Si tratta di toponimi che appunto creano un legame prestigioso tra il vino e l’azienda che lo produce. Spesso sono toponimi utilizzati per vini prestigiosi. Motivo per cui il loro uso è stato disciplinato dal Reg. 607/2009 con una tabella che elenca i toponimi generici per ogni Paesi europeo.

Annata
E’ vietata per i vini generici, è possibile per i vini varietali, è obbligatoria per i vini IG e DO i cui disciplinari lo prevedono. Può essere riportata se il vino è fatto per l’85% delle uve raccolte nel corso dell’anno indicato. L’anno da riportare è l’anno civile in cui è avvenuta la vendemmia delle uve destinate alla vinificazione.

Loghi internazionali e marchi collettivi o aziendali
Accanto ai loghi che indicano gli allergeni, possiamo inserire altri simboli solitamente facoltativi.
Tra i simboli internazionali sono comuni il divieto di alcol per le donne incinta e il simbolo del riciclaggio. I marchi collettivi sono marchi concessi ad aziende che appartengono ad un determinato sodalizio, o marchi concessi a vincitori di premi enologici, oppure un marchio che identifica un determinato disciplinare di produzione.
Mentre il marchio aziendale è un segno identificativo che un produttore decide di utilizzare per “segnare” la sua azienda o il suo prodotto.

Codice ICQRF
Meglio conosciuto come codice imbottigliatore, si tratta di un numero preceduto dalla sigla della provincia che viene assegnato all’azienda quando registra l’attività di imbottigliamento presso il MIPAAF. Questo codice può sostituire il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore.

Certificazione biologica e biodinamica
Brevemente, il termine biologico può essere utilizzato solo se le uve provengono da agricoltura certificata Biologica dal Reg. 834/2007 e i processi di cantina seguono le regole del Reg. 203/2012.
Mentre per il termine biodinamico non esiste in Europa nessun regolamentazione sull’uso di questo aggettivo. E’ possibile solo inserire un marchio collettivo che indica l’utilizzo della pratica biodinamica, come Demeter.

Elenco ingredienti
E’ possibile inserire in etichetta l’elenco ingredienti anche per il vino. La scelta è facoltativa e non obbligatoria secondo una deroga comunitaria che esenta all’utilizzo dell’elenco ingredienti per gli alimenti prodotti da un solo ingrediente.
Per il vino non sono considerati ingredienti sostanze utilizzate per chiarificare, stabilizzare, ecc. , almeno che non siano allergeni, quindi da riportare obbligatoriamente in etichetta.

Invece, un discorso a parte merita la quantità di anidride solforosa. Per legge questa quantità deve essere riportata se supera i 10 mg/litro. Nel vino questa quantità è superata dalla naturale fermentazione. Inoltre, il reg. 314/2012 ha eliminato l’obbligo di registrare le aggiunte di solforosa in cantina. Perciò, svanito l’obbligo di registrazione delle aggiunte di SO2, non è possibile capire quale è la quantità di solforosa prodotta spontaneamente dalla fermentazione e quella aggiunta dall’uomo. Motivo per cui l’indicazione “senza solfiti aggiunti” non essendo documentabile, non può essere inserita in etichetta.

Nel prossimo articolo vedremo in dettagli l’etichettatura per gli spumanti secondo la normative Europea.

Se hai dubbi che l’etichetta del tuo vino sia a norma per il mercato Europeo (Italia compresa), contattaci e sarò felici di darti una mano.

Visita anche il nostro articolo Etichetta del vino per mercato europeo

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